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Novità sul decreto del Nuovo Conto Termico

“Accanto ai bonus tradizionali, incentivi al 65% per la trasformazione in ‘edificio a energia quasi zero’

26/11/2015 – Il Nuovo Conto Termico apre ad un maggior numero di interventi, introduce percentuali di incentivo maggiori e procedure più snelle. Al bonus del 40% per i lavori di isolamento termico, sostituzione delle chiusure trasparenti e sostituzione degli impianti di riscaldamento, si aggiungono incentivi per la trasformazione in ‘edificio a energia quasi zero’, l’installazione di tecnologie di building automation e la sostituzione dei sistemi di illuminazione.

Le novità sono contenute nella bozza di decreto del Nuovo Conto Termico, messa a punto dal Ministero dello Sviluppo dopo la consultazione pubblica conclusa lo scorso 28 febbraio.

Nuovo Conto Termico, incentivi e interventi ammessi
Possono accedere agli incentivi i privati e le Pubbliche Amministrazioni. In queste ultime rientrano anche le cooperative di abitanti. Sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi delle Esco per la progettazione e realizzazione degli interventi. A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.

Come nel Conto Termico del 2012, sono incentivabili gli interventi di:
– isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
– sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione;
– installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili non trasportabili.

Il nuovo decreto aggiunge gli interventi di:
– trasformazione in “edifici a energia quasi zero”;
– sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti;
– installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Tra gli interventi di piccole dimensioni sono incentivabili:
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
– l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
– sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Per incentivare la produzione di energia termica da rinnovabili e ricomprendere gli interventi realizzati sugli edifici di grandi dimensioni, la taglia massima degli impianti passa da 1 MW a 2 MW per i sistemi a pompa di calore e da 1000 metri quadri a 2500 metri quadri per gli impianti  solari termici.

In base al nuovo decreto, l’incentivo nella maggior parte dei casi copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi, indicati nella Tabella 5, sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. L’incentivo sale al 65% per la trasformazione in “edificio a energia quasi zero” e sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. È inoltre previsto un incentivo pari al50% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache realizzati nelle zone climatiche E e F. Se all’isolamento termico delle superfici opache si abbina la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è riconosciuto un incentivo pari al 55% a entrambi gli interventi.

Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 100% per le Pubbliche Amministrazioni e al 50% per i privati.

Nuovo Conto Termico, semplificazione delle procedure
È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termicasuperiore a 500 kW. Fino ad ora l’iscrizione era prevista per gli impianti di potenza termica compresa tra 500 e 1000 kW, ma è stato appurato che ci sono state poche richieste data la difficoltà delle procedure.

Le semplificazioni comprendono anche la compilazione della scheda domanda. Dato che si è visto che oltre il 90% degli interventi per cui si presenta la richiesta di incentivo riguarda apparecchi di piccole dimensioni, il Gestore dei Servizi energetici (GSE) redigerà una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 metri quadri per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Questo significa che, acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.

Il GSE dovrà anche predisporre una modulistica predeterminata per la presentazione della domanda, razionalizzare le informazioni richieste al momento della compilazione e semplificare le Regole Applicative del 2013.

Quando l’incentivo non supera i 5 mila euro, sarà corrisposto in un’unica rata sia ai privati sia alle Pubbliche Amministrazioni. L’incentivo non può comunque superare il 65% delle spese sostenute.

Saranno inoltre ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute. Al momento il DM 28 dicembre 2012 prevede che le spese siano certificate con fattura o bonifico bancario o postale.

I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione del contratto scenderanno a 90 giorni. Ora si deve attendere un tempo doppio, pari a 180 giorni.

Ricordiamo che la semplificazione del Conto Termico è stata prevista dalla Legge 164/2014, di conversione dello Sblocca Italia. Il testo doveva vedere la luce entro il 31 dicembre  2014, ma ha accumulato un ritardo di quasi un anno.”

fonte: http://www.edilportale.com/news/2015/11/normativa/nuovo-conto-termico-ecco-il-decreto_49095_15.html del 09/01/2016

 

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